Puoi recuperare la bolletta tramite l’Area Clienti sul sito www.fastweb.it o richiederne una copia chiamando il numero verde 800 77 83 83 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00).
Per reclamo si intende una segnalazione scritta che un consumatore può effettuare per un servizio ricevuto che non rispetta i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, oltre che per guasti o problemi legati alla rete elettrica.
Per presentare un reclamo puoi utilizzare il modulo che trovi disponibile online nella sezione Modulistica. Per l’invio della segnalazione puoi utilizzare i seguenti canali:
Potrai in ogni caso inviare un reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui sopra, purché la comunicazione contenga almeno i dati che consentono di identificare univocamente il cliente, la fornitura e il recapito al quale intendi ricevere la risposta scritta, se diverso dal recapito indicato nel contratto.
Il reclamo deve contenere:
L’invio del reclamo non comporta nessun costo. Pertanto, non riceverai nessun addebito in bolletta inerente alla gestione dello stesso.
La risposta scritta motivata al reclamo scritto dovrà esserti inviata entro 30 giorni solari dal giorno in cui abbiamo ricevuto il tuo reclamo, così come stabilito nella Delibera ARERA 413/2016/R/com e s.m.i..
Se non ti rispondiamo o ti rispondiamo dopo più di 30 giorni solari, avrai diritto, nella prima bolletta utile, ad un indennizzo automatico pari a 30€. Se il ritardo è superiore a 60 giorni solari hai diritto ad un indennizzo automatico pari a 60€. Se il ritardo superasse i 120 giorni, avrei diritto ad un indennizzo automatico pari a 90€.
L'indennizzo è riconosciuto per un solo reclamo relativo alla medesima doglianza per anno solare.
Se hai inviato, per errore, il reclamo ad un indirizzo Fastweb diverso da quelli indicati sulla bolletta per l'invio dei reclami, provvederemo noi a farlo pervenire all’indirizzo corretto entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) inizia dal momento in cui lo stesso arriva all'indirizzo esatto.
Ricorda che il reclamo può essere inviato ai seguenti canali:
Secondo la regolamentazione del settore, non possiamo sospendere la fornitura in presenza di un reclamo se prima non abbiamo fornito una risposta motivata al reclamo inviato.
Il canone RAI è un’imposta prevista dalla legge R.D.L.21/02/1938 n.246 e va pagato una volta all’anno da chi possiede uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, dunque, il canone TV ordinario va pagato da chi detiene apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
La Legge di stabilità 2016 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato venga addebitato direttamente sulla bolletta della luce, dal Fornitore di energia elettrica, ai clienti che hanno un’utenza domestica e risiedono presso l’indirizzo di fornitura.
Per verificare se l’utenza è considerata “domestica”, basta controllare la prima pagina della bolletta nella sezione “Dati Fornitura” e cercare la voce “Tipologia cliente”, dove si troverà la dicitura “domestico residente”.
L’importo del canone televisivo nel 2026 è di 90€ all’anno e verrà suddiviso in 10 rate da 9€ ciascuna, addebitate nelle bollette dell’elettricità da gennaio a ottobre.
Sulla prima pagina della bolletta, nella sintesi degli importi fatturati, si troverà una voce specifica con l’importo relativo alle rate del canone.
Il canone potrà essere addebitato con importi diversi a seconda del periodo in cui è stata attivata la fornitura di energia elettrica, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
| Attivazione Utenza | N.Rate | Importo della rata (€) |
|---|---|---|
| Gennaio | 10 | 9,00 |
| Febbraio | 9 | 9,31 |
| Marzo | 8 | 9,52 |
| Aprile | 7 | 9,79 |
| Maggio | 6 | 10,16 |
| Giugno | 5 | 10,67 |
| Luglio | 4 | 11,44 |
| Agosto | 3 | 11,71 |
| Settembre | 2 | 14,27 |
| Ottobre (*) | 1 | 22,94 |
| Novembre (*) | 1 | 17,33 |
| Dicembre (*) | 1 | 10,74 |
*L’importo sarà addebitato in un’unica soluzione nella prima rata dell’anno successivo.
Il canone RAI non è previsto:
Per evitare l’addebito in bolletta è dunque possibile compilare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, purché nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la modulistica con le relative istruzioni per ottenere l’esenzione nei casi previsti (seconde case, cittadini con età superiore ai 75 anni con reddito non superiore agli 8000€/anno, diplomatici e militari stranieri e cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv).
Se si rientra in una delle categorie che rispondono ai requisiti sopra riportati, deve essere compilato e inviato un modulo di Dichiarazione Sostitutiva per comunicare il diritto all’esenzione e non ricevere l’addebito in bolletta. Tale dichiarazione deve essere inviata entro le seguenti date:
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno tramite uno dei seguenti canali:
Comunicando l'autolettura, sarà possibile mantenere il profilo di consumo costantemente aggiornato.
Se presso la tua abitazione è installato un contatore elettronico di classe 2G, non è necessario comunicare l’autolettura.
Tuttavia, può capitare che, anche in presenza di un contatore elettronico, le letture non siano trasmesse o che la fornitura sia alimentata da un contatore monorario e non teleletto. Il nostro consiglio è quello di verificare sempre la tipologia di letture presenti in bolletta.
Per effettuare l’Autolettura sono necessari:
Se la fornitura è alimentata da un contatore elettronico e teleletto non è obbligatorio comunicare l’Autolettura, tuttavia, può capitare chele letture non siano trasmesse o che la fornitura sia alimentata da un contatore monorario e non teleletto. Motivo per cui si invita a verificare sempre la tipologia di letture presenti in bolletta.
La lettura comunicata, se validata dal distributore, verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta.
È possibile comunicare l'Autolettura secondo le seguenti:
Se la fornitura è alimentata da un contatore elettronico e teleletto di classe 2G non è necessario comunicare l’Autolettura.
Tuttavia, può capitare che anche in presenza di un contatore elettronico le letture non siano trasmesse o semplicemente la fornitura è alimentata da un contatore trattato monorario e non teleletto. Motivo per cui si invita a verificare sempre la tipologia di letture presenti in bolletta e qualora sia in stima, procedere con l’invio dell’Autolettura.
Nel display del contatore i dati che dovrai comunicarci fanno riferimento ai valori A1, A2 e A3 del “Periodo Attuale”.
È preferibile comunicarla negli ultimi 3 giorni solari del mese.
Una volta comunicata l’autolettura, la stessa sarà presa in carico da Fastweb e trasmessa al Distributore entro 4 giorni lavorativi, a meno che non risulti palesemente errata, come nel caso di un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile.
Ti consigliamo di contattare il Distributore della tua zona per la segnalazione del guasto. I recapiti puoi trovarli in bolletta nella sezione “Segnalazione e guasti”.
Per prima cosa, controlla se il tuo contatore gas è meccanico o elettronico:
Per la comunicare l’autolettura a Fastweb vai nella sezione dedicata in Area Clienti (inserire percorso) e nella finestra temporale predefinita (ultimi 3 gg soalri del mese) ed inserisci i dati raccolti sul contatore.
Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas naturale con tariffa per usi domestici; inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
Dal 1° gennaio 2021 per ottenere il bonus per disagio economico è sufficiente presentare ogni anno (ad esempio presso Comune, CAF, sito INPS) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE).
Il valore dei bonus varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, in base al valore dell’ISEE e, per quanto riguarda il gas, in base all’utilizzo dello stesso e all’ubicazione della fornitura. Tali valori vengono aggiornati periodicamente dall’Autorità ARERA.
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta, in maniera proporzionale al periodo di fatturazione, alla voce di spesa “Bonus sociale”, suddiviso nelle diverse fatture corrispondenti ai consumi di 12 mesi.
Chi ha diritto al bonus sociale per disagio economico non deve più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF: è sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE utilizzata per accedere alle varie prestazioni sociali agevolate. Il bonus per disagio economico ha una durata di 12 mesi e l’assegnazione del bonus per l’anno 2024 dipende dalla data di presentazione DSU.
Se la DSU viene presentata nel primo trimestre del 2026, il bonus avrà validità dal 1° gennaio 2026, comprendendo 12 rate mensili e terminando il 31 dicembre 2026. Tuttavia, se la DSU viene inoltrata dopo il primo trimestre, il bonus avrà inizio secondo i tempi standard previsti dalle regolazioni (delibera 63/21).
Il bonus per disagio economico viene riconosciuto da un anno all’altro, a condizione che gli aventi diritto presentino ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE).
L’erogazione del bonus senza interruzioni da un anno a quello successivo dipende dalla data in cui viene presentata la DSU nei diversi anni.
Per conservare la continuità dell’agevolazione è necessario presentare la DSU almeno un mese prima della scadenza del bonus precedente (la data di inizio agevolazione sarà comunque stabilita dal SII).
No. Se la fornitura viene disattivata o trasferita prima della scadenza del periodo di agevolazione, la parte restante del bonus base e del bonus integrativo, se previsto, sarà comunque riconosciuta nella fattura di chiusura, assicurando così l’utilizzo completo del periodo di agevolazione.
In caso di cambio fornitore o del tipo di contratto, il bonus continua ad essere erogato per la durata prevista.
Sì, quando viene rilevata la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
ATTENZIONE: se non hai più i requisiti per il bonus devi informare il tuo Fornitore. In caso contrario, continuerai a percepire il bonus senza averne titolo, e verrà attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non hai più diritto.
Per maggiori informazioni contatta il servizio gratuito di informazioni e assistenza dello sportello per il consumatore al numero verde 800166654
Il Bonus luce per disagio fisico è un'agevolazione a favore di tutti i clienti domestici affetti da grave malattia, o titolari di un contratto fornitura elettrica presso un domicilio in cui viva un soggetto affetto da grave malattia, tale da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la sopravvivenza, alimentate ad energia elettrica ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. Il Bonus Sociale per disagio fisico è cumulabile, per coloro che ne hanno diritto, con il Bonus Sociale per disagio economico.
Per ottenere il Bonus sociale per disagio fisico, il titolare del contratto di fornitura (anche se diverso dalla persona malata) deve inoltrare una richiesta al Comune di residenza o presso gli altri enti abilitati.
L'entità del sostegno economico non è determinata dal valore ISEE, ma varia in base a quanto consumano annualmente le apparecchiature mediche salvavita.
Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare la sezione dedicata ai Bonus Sociali sul sito web dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas.
L'assicurazione è disciplinata dall'Autorità, che ne ha affidato la gestione, in qualità di contraente per conto dei clienti finali assicurati, al Comitato italiano gas (CIG).
L'assicurazione vale per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per le conseguenze della responsabilità civile, derivanti da sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas a valle del punto di riconsegna della rete di distribuzione o di trasporto (in genere il contatore gas), da qualsiasi evento occasionate.
L’assicurazione, valida su tutto il territorio nazionale, è attivata in via automatica ed è regolamentata dalla Deliberazione 19 maggio 2020 n. 85/2024/R/gas recante “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2028”.
La copertura assicurativa opera automaticamente, senza che il cliente finale debba firmare un apposito contratto, per:
Sono escluse le utenze di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.
La polizza ha per oggetto l’assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionale, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d’intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.”. In sostanza la polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione, anche se determinati da suicidio o tentato suicidio.
Si rende disponibile link: La polizza assicurativa
In caso di sinistro, il Cliente danneggiato deve inoltrare la denuncia al CIG, direttamente tramite altra persona fisica o giuridica che ne abbia la facoltà. Utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comitato (www.cig.it) alla pagina “Assicurazione”, oppure nella sezione Modulistica (Modulo di denuncia del sinistro) di questo sito.
Sarà cura del CIG provvedere alla trasmissione delle denunce alla Società assicurativa e ad informare l’Assicurato e/o il Danneggiato in merito ai suoi obblighi e diritti riconducibili alla suddetta polizza.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e per ricevere informazioni sullo stato delle pratiche puoi utilizzare i seguenti canali di contatto del CIG:
Si rende disponibili: Modulo di denuncia di sinistro (MDS)
Il Protocollo di Autoregolazione introduce ulteriori procedure di controllo rispetto alla Delibera n. 228/2017/R/COM prevista da Arera il 6 aprile 2017, e illustra i provvedimenti che Fastweb ha adottato al fine di offrire ulteriori garanzie rispetto a quelle già previste dalla normativa applicabile, in particolare dal Codice di Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), per contrastare il fenomeno delle eventuali pratiche commerciali scorrette e delle attivazioni di contratti non richiesti per le forniture di energia elettrica e/o di gas naturale.
Il Mix Energetico, o Fuel Mix, rappresenta la composizione delle fonti energetiche primarie utilizzate per generare l'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita ai consumatori finali. Nel dettaglio delle bollette, i Fornitori sono tenuti a presentare una tabella informativa che illustra la composizione dell'energia elettrica venduta ai clienti di Fastweb, confrontandola con il mix energetico medio a livello nazionale.
Ogni tabella indica la quota percentuale di energia elettrica prodotta dalle diverse fonti, classificate in fonti rinnovabili, carbone, gas naturale, prodotto petroliferi, nucleare, altre fonti.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), conformemente all'articolo 6, comma 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 31 luglio 2009, in sinergia con Terna, stabilisce i mix di combustibili impiegati nella generazione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano. Questo processo coinvolge l'elaborazione delle informazioni fornite dai vari produttori di energia elettrica.
Il Servizio Conciliazione dell'Autorità è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato (o SII) e del teleriscaldamento/teleraffrescamento (o telecalore), che agevola la risoluzione della controversia insorta con l'operatore di energia (venditore e/o distributore), il gestore idrico o l'operatore del telecalore, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore.
In base a quanto previsto dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione - TICO), dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione per tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio.
Possono attivare il Servizio Conciliazione:
Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
Il Servizio Conciliazione non è attivabile dai clienti multisito con almeno un punto di prelievo/riconsegna non connesso in BT, MT o BP.
E' possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto al proprio Fornitore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo. E' anche possibile attivare il Servizio in presenza di un rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale. Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia:
Il cliente attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti. Se non risultano allegati tutti i documenti, la Segreteria del Servizio Conciliazione comunica al cliente di integrare la propria domanda entro 7 giorni. Se il cliente non provvede all'integrazione nel termine indicato, non sarà possibile attivare il Servizio Conciliazione (la domanda incompleta e non integrata sarà infatti archiviata). Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, neppure per mezzo dell'ausilio di un'Associazione o di altro delegato, il cliente domestico, che agisce in prima persona, può presentare la domanda in modalità offline, mediante fax o posta, ferma restando la gestione on line della procedura.
Il cliente può decidere di ritirarsi, ossia rinunciare all'esperimento della procedura di conciliazione, inviando in qualsiasi momento tempestiva comunicazione al Servizio Conciliazione.
Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo, ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Anche il distributore convocato quale ausilio tecnico, in accordo con la parte attivante, ha facoltà di sottoscrivere l'accordo assumendo specifici obblighi.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo o qualora l'operatore/gestore, pur obbligato, non partecipi all'incontro, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo. In questi casi, il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, si considera esperito e il cliente potrà rivolgersi eventualmente al giudice per risolvere la controversia.
Se il cliente non si presenta all'incontro, la domanda è archiviata e il tentativo non si considera svolto
Dal 1° luglio 2024 anche per i clienti domestici terminerà il mercato tutelato per il servizio Luce.
Il termine del Mercato Tutelato è previsto dal “Decreto Bersani” del 1999 secondo il quale (in base alle regole per la liberalizzazione del mercato energetico) il servizio di tutela doveva essere temporaneo, utile ad ammorbidire il passaggio dal totale monopolio alla totale liberalizzazione.
Il servizio di maggiore tutela è denominato in questo modo poiché il costo della materia prima è determinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nel contesto del mercato libero, al contrario, alcuni costi, tra cui quello della materia prima, sono stabiliti autonomamente da ciascun Fornitore.
Quando finirà il mercato tutelato, tutti i consumatori dovranno passare al mercato libero
Per le persone cosiddette “vulnerabili” è previsto un “Servizio di Tutela”, cioè un prolungamento del mercato tutelato come lo conosciamo oggi. In queste categorie rientra chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate, chi ha una disabilità, chi vive in un’abitazione di emergenza a causa di una calamità naturale e chi ha più di 75 anni, a prescindere dal reddito. Per chi è già in regime di tutela, non cambierà nulla. Chi invece ha queste caratteristiche ma ha scelto un Fornitore del mercato libero, potrà tornare nel tutelato.
Per l’attivazione delle offerte luce e/o gas hai bisogno:
Tutti i mesi! La trovi disponibile nella tua Area Clienti.
Se non hai più bisogno del servizio di fornitura, e vuoi disattivare il contatore, puoi richiedere la disdetta con queste modalità:
Il cambio di Fornitore non prevede interruzione del servizio di fornitura. La separazione tra il Fornitore e il Distributore consente lo “switch” ossia il passaggio al nuovo operatore quando il contatore è già attivo, e non implica modifiche tecniche all’impianto o al contatore (che invece sono gestite dal Distributore).
Per questa richiesta dovrai rivolgerti all’Agenzia delle Entrate che poi ce lo comunicherà in modo automatico. Se ti ritrovi il canone in bolletta e ritieni di non doverlo pagare chiama il numero verde 800.001.199.
Il codice POD (Punto di Consegna) è un codice univoco alfanumerico, che identifica il punto della tua fornitura di energia, e corrisponde al punto in cui si trova il contatore di energia elettrica. Lo trovi nella bolletta tra i dati di fornitura e nella tua Area Clienti.
Il codice PDR (Punto di Riconsegna) è un codice univoco alfanumerico, che identifica il punto della tua fornitura di gas naturale, e corrisponde al punto in cui si trova il contatore. Lo trovi nella bolletta tra i dati di fornitura e nella tua Area Clienti.
Puoi trovare il consumo annuo in bolletta, solitamente nella seconda pagina
Puoi trovare la potenza impegnata sulla bolletta della luce, sul contratto di fornitura o direttamente sul contatore se di seconda generazione/2G.
Gli oneri generali di sistema sono componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi e definiti dall’Autorità Di regolazione Rete e Ambiente (ARERA).
Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.
Le "perdite di rete" si riferiscono alla quantità di energia che si disperde durante il trasporto e la distribuzione dell'elettricità attraverso le reti di trasmissione e distribuzione. Queste perdite sono dovute alla resistenza del passaggio della corrente nella rete elettrica e nei cavi. Di solito le perdite di rete, per le forniture in bassa tensione, come quelle domestiche, equivalgono al 10% della corrente erogata.
Passare a Fastweb non comporta costi di disattivazione o attivazione del contatore. Il processo di cambio operatore è regolamentato per garantire una transizione agevole e senza oneri aggiuntivi per il consumatore.
Se desideri cambiare il contatore della tua fornitura elettrica, dovrai rivolgerti al Distributore locale, che è responsabile della gestione e manutenzione della rete di distribuzione e dei contatori.
Fastweb gestirà le variazioni relative al contratto di fornitura ma il cambio fisico del contatore è di competenza del distributore locale.
Ecco come puoi procedere:
Contatta il Distributore locale che gestisce la tua zona. Queste informazioni sono generalmente disponibili sulla tua bolletta o le puoi cercare sul sito web del Distributore. Per richiedere il cambio del contatore potrebbero essere necessarie informazioni specifiche, come la motivazione del cambio o eventuali requisiti tecnici.
Il Distributore ti guiderà attraverso il processo, e confermerà i dettagli del cambio del contatore, compresi eventuali costi associati o procedure particolari.
Il costo complessivo della fornitura di energia è composto da:
Costo della Materia Energia: è il costo effettivo dell'energia elettrica che consumi che viene misurato in kilowattora (kWh).
Costi di Commercializzazione: associati ai servizi offerti dal Fornitore energetico e che coprono le attività di vendita, promozione e gestione contrattuale.
Oneri di dispacciamento: riguardano il costo delle attività per garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema energetico/elettrico. Per i clienti domestici tale onere è definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Costi di Trasporto, Gestione del Contatore e Oneri Generali: sono i costi legati alla distribuzione fisica dell'energia, alla gestione del contatore e agli oneri definiti e periodicamente aggiornati dall'ARERA.
IVA e Imposte: sono le componenti fiscali aggiunte al costo totale della fornitura di energia.
Per l’attivazione delle offerte luce hai bisogno:
e ti consigliamo di avere a portata di mano una copia della tua bolletta energetica, in questo modo saremo in grado di proporti l’offerta migliore per te. Non preoccuparti non è obbligatorio caricarla online.
Tutti i mesi! La trovi disponibile nella tua area riservata.
Le condizioni economiche della tua offerta si rinnovano allo scadere del periodo di validità delle stesse, indicato in ogni bolletta.
Almeno 90 giorni prima della scadenza ti invieremo una comunicazione scritta con il dettaglio delle eventuali variazioni proposte in modo che tu possa valutare di restare con noi o recedere dal contratto secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.
Per maggiori dettagli consulta le CTE sottoscritte.
Cosa è il Fastweb Energia Green Kit?
Fastweb ti rende protagonista di scelte virtuose e pratiche sostenibili, aiutandoti a comunicarle tramite strumenti digitali personalizzati. L'energia fornita con le offerte dedicate ai clienti non domestici Altri Usi (escluse le forniture intestate a persone fisiche, le pertinenze, i condomini e le pubbliche amministrazioni) proviene al 100% da fonti rinnovabili, certificate dalle Garanzie d’Origine (direttiva CE 2009/28/CE) gestite dal Gestore dei Servizi Energetici. Per questo motivo riceverai gratuitamente il Fastweb Energia Green Kit, un nuovo strumento digitale che ti permette di utilizzare il logo Green di Fastweb per le comunicazioni della tua azienda.
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Il PUN Index GME rappresenta il prezzo di riferimento calcolato dal Gestore dei Mercati Energetici ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 210/2021 come modificato dalla Legge 11/2024, in continuità con il Prezzo Unico Nazionale in essere fino al 31 dicembre 2024. Il PUN Index GME è calcolato, a consuntivo, come media dei prezzi zonali ponderata sulle quantità acquistate.
Il valore del PUN Index GME è pubblicato sul sito www.mercatoelettrico.org
Il corrispettivo a consumo, o spread, è un contributo applicato dal Fornitore in base alle dinamiche di mercato, è fisso ed invariabile per l’intera durata delle CTE. Quindi, la formula del tuo prezzo, moltiplicato per i consumi, è data da: PUN Index GME + contributo a consumo.
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Le condizioni Economiche hanno una durata di 12 mesi.
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Almeno 90 giorni prima della scadenza della tua Offerta, Fastweb Energia ti invierà una comunicazione via mail con le nuove condizioni economiche ed il periodo di validità delle stesse.
In assenza di comunicazioni da parte del Fornitore, le Condizioni Economiche si intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Fasweb Energia, che avverrà comunque con 90 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza delle nuove Condizioni Economiche.
PSV (Punto di Scambio Virtuale) è il principale punto di incontro virtuale per lo scambio e la cessione di gas tra gli operatori in Italia. È gestito da Snam Rete Gas, l'azienda che trasporta il gas attraverso i gasdotti italiani.
L’indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura “m”, convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere “Heren Price” espresse in €/MWh. Per ogni giorno del mese di fornitura “m”, la quotazione ‘Heren Price’ espressa in €/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Ai fini della fatturazione, il valore del Corrispettivo Gas sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i consumi oggetto di fatturazione o, se questo non fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni “Heren Price” o recepito nei sistemi di fatturazione di Fastweb, in base al PSV del mese solare precedente a quello di prelievo (fatti salvi eventuali conguagli).
Ti sarà sempre fatturato il valore del PSV a consuntivo, cioè potrai conoscere il valore del PSV il mese successivo all’effettivo consolidamento del valore stesso.
Il PCS è il potere calorifico superiore e indica la quantità di energia (misurata in gigajoule, GJ) contenuta in un metro cubo di gas, a condizioni standard di temperatura e pressione, nella località in cui si trova l'utenza. L'energia che si può ottenere da una certa quantità di gas, cioè il suo potere calorifico, dipende dalla sua composizione chimica, che varia a seconda delle aree e dei giacimenti di provenienza. Il potere calorifico del gas immesso nelle diverse reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali viene misurato periodicamente con appositi strumenti, e dai risultati ottenuti si ottiene il suo valore medio per ciascuna area di fornitura, che viene indicato in bolletta.