I QUADERNI DI FASTWEB

#7
LA FATTURAZIONE TRA PRIVATI B2B E B2C
OBBLIGHI E VANTAGGI DELLA NUOVA NORMATIVA

2018
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LE NOVITÀ NORMATIVE SULLA E-FATTURA B2B

Il decreto legislativo n. 127/2015 prevede che, a partire dal 1 gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano e per le relative note di variazioni, siano emesse e ricevute esclusivamente fatture elettroniche. Sono esclusi dall'obbligatorietà di fattura elettronica i soggetti che ricadono nei regimi agevolati (regime fiscale di vantaggio, regime agevolato forfettario, regime speciale produttori agricoli), ma ciò non implica che non possano effettuare facoltativamente fatturazione elettronica secondo le disposizioni di legge. La fatturazione elettronica avviene mediante l'invio, da parte del soggetto fatturante (Es. Fastweb S.p.A.), di un file in formato .xml al Sistema d'Interscambio (SdI), l'infrastruttura informatica predisposta dall'Agenzia delle Entrate (AdE) per certificare ai fini fiscali la documentazione e gestirne la trasmissione verso i rispettivi destinatari. La fattura in formato .xml sarà l'unica ad avere validità fiscale e legale.
Le Aziende Clienti di Fastweb potranno accedere alle fatture elettroniche interfacciando i propri sistemi gestionali direttamente con lo SdI, secondo le modalità tecniche previste (es. web services o posta elettronica certificata - cfr. sez. 4), o rivolgendosi ad un "intermediario accreditato"; in alternativa è anche possibile accedere al portale web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (AdE) dove si potranno visualizzare singolarmente le fatture (modalità meno adatta alle aziende con fatturazione passiva tipicamente articolata)

Figura 1

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IL FORMATO E LE SPECIFICHE DELLA E-FATTURA

L'obbligo di fattura elettronica nel B2B e B2C prevede l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA e gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Lo SdI ha una duplice funzione: da un lato espleta il ruolo di "postino digitale" ossia di snodo tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica, certificando gli effetti giuridici dell'emissione e della data di ricezione della efattura valida ai fini del diritto alla detraibilità dell'IVA; dall'altro acquisisce i dati fiscalmente rilevanti in real time dalle fatture elettroniche di ciascun operatore economico al fine di eseguire un riscontro e nuovi tipi di controlli incrociati, anche con i dati dei suoi fornitori e clienti e con i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Il formato della e-Fattura previsto è il formato strutturato XML già in uso per la Fattura PA, anche se presenta alcune differenze per le fatture ordinarie e semplificate verso i privati.
Le specifiche, le rappresentazioni tabellari e gli schemi xsd sia della fattura ordinaria che della semplificata sono riportati nelle specifiche tecniche del Provvedimento direttoriale del 30/04/2018, pubblicate ed aggiornate nel tempo sul sito dell'Agenzia delle Entrate (AdE).
Il formato della e-Fattura ha una struttura definita da uno schema che prevede:
  • campi obbligatori edopzionali,
  • la possibilità di allegare un numero variabile di documenti al file XML,
  • il rispetto della dimensione massima del file di 5MB,
  • un nome file convenzionale ed univoco ad ogni invio


Inoltre è prevista la possibilità di apporre una firma digitale sul file XML al fine di garantire l'integrità e l'autenticità dell'origine.
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IL RUOLO DELL'INTERMEDIARIO
NELL'ECOSISTEMA E-FATTURA

La norma prevede che gli operatori economici possano avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari abilitati per la trasmissione, la ricezione e la conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche e delle ricevute dal Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio nel ciclo attivo (in merito alla corretta registrazione in contabilità ed esigibilità dell'imposta) e nel ciclo passivo (in merito alla corretta registrazione in contabilità, detraibilità dell'imposta e deducibilità del costo).

L'intermediario, cioè il soggetto che interfaccia lo SdI e provvede ad inviare le fatture in modalità tradizionale al Cliente (formato .pdf o .xml generico), costituisce un'opzione percorribile nel caso in cui non si intenda adeguare da subito i sistemi informativi per recepire direttamente l'E- Fattura. Il flusso di invio della fatturazione elettronica nel caso di utilizzo di un intermediario è schematizzato nella Figura 2.

Figura 2

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COME SI RECAPITA LA E-FATTURA
AL CLIENTE TRAMITE SdI

L'indirizzamento di una e-Fattura mediante il Sistema di Interscambio avviene tramite un indirizzo telematico costituito alternativamente da:
  • INDIRIZZO PEC: valorizzando il campo <PECDestinatario> nel file e-Fattura con un indirizzo pec del destinatario e contestualmente il campo <CodiceDestinatario> con il valore convenzionale "0000000".
  • CODICE DESTINATARIO: necessario per l'indirizzamento mediante un servizio di cooperazione applicativa, tramite modello "web services" (SdICoop) o un sistema di trasmissione dati tra terminali basato su protocollo FTP (SdIFTP). È un codice di 7 caratteri che il ricevente deve ottenere accreditandosi allo SdI, da comunicare successivamente al proprio fornitore al fine di ricevere il corretto indirizzamento della e-Fattura. Con questo codice si valorizza il campo <CodiceDestinatario> e il soggetto che accredita il canale di ricezione ha diritto ad un massimo di 100 Codici Destinatario.
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LA PRE-REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO
DI RICEZIONE PREVALENTE NEL SERVIZIO AdE

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul portale web "Fatture e Corrispettivi" dal 14 giugno 2018 un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente o per suo conto l'intermediario delegato, di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998, può dichiarare preventivamente allo SdI il proprio <<INDIRIZZO TELEMATICO PREVALENTE>> per la ricezione delle e-Fatture. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio per registrare il proprio indirizzo, lo SdI recapiterà sempre le e-Fatture e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico pre-registrato, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" o del campo "PecDestinatario" valorizzate dal cedente/prestatore, nel file XML.

La pre-registrazione è raccomandata in quanto è utile perché riduce i rischi di errore nella compilazione del file XML da parte del cedente/prestatore in quanto qualsiasi valore venga inserito nel file XML, per recapitare la e-Fattura, lo Sdi recapiterà la fattura elettronica sempre verso l'indirizzo telematico prevalente pre-registrato nel servizio.

La registrazione dell'INDIRIZZO TELEMATICO DI RICEZIONE PREVALENTE può essere modificata, nel tempo, tutte le volte che si vuole: ciò risulta utile perché in caso di variazione si può evitare di dover comunicare ai propri fornitori il cambio indirizzo telematico di ricezione delle e-Fatture dal momento che è già stato preregistrato l'indirizzo nel servizio di AdE.
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LE REGOLE DI RECAPITO
DELLE E-FATTURE FASTWEB TRAMITE SdI

Le regole di recapito che Fastweb applica nella generazione di una e-Fattura e invio tramite SdI sono le seguenti:
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Se il Cliente è un soggetto passivo Iva, per recapitare la e-Fattura dovrà essere valorizzato correttamente o l'elemento "CodiceDestinatario" di 7 caratteri o l'elemento "PecDestinatario" con l'indirizzo pec e contestuale valorizzazione del "Codice Destinatario" con 7 zeri. In tal caso lo SdI recapiterà la e-Fattura al Cliente secondo quanto indicato nei predetti campi e in più renderà sempre disponibile sia a Fastweb che al Cliente un duplicato informatico della e-Fattura nella loro area riservata del portale web "Fatture e Corrispettivi". Se tuttavia il Cliente ha pre-registrato sul servizio dell'AdE il proprio indirizzo telematico di ricezione prevalente, la e-Fattura sarà sempre recapitata da SdI all'indirizzo prevalente dichiarato dal Cliente.

In tutti i casi in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito della e-Fattura non fosse possibile (ad esempio, la casella PEC del destinatario è piena o non attiva ovvero il suo canale di ricezione telematico è non funzionante), lo SdI genera la ricevuta di impossibilità di recapito al trasmittente (Fastweb) e rende disponibile al Cliente l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del portale web <<Fatture e Corrispettivi>> dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, Fastweb comunicherà al Cliente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del portale web <<Fatture e Corrispettivi>> dell'Agenzia delle Entrate.
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Se il Cliente non ha comunicato nulla a Fastweb (nè il codice destinatario nè l'indirizzo PEC attraverso cui intende ricevere la e-Fattura dal SdI) e quindi quest'ultima si trova nell'oggettiva condizione di non poter emettere la e-Fattura secondo legge, allora è possibile generare il file XML inserendo nell'elemento "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000". In tal caso, lo SdI mette a disposizione l'originale della e-Fattura al Cliente nella sua area riservata del portale web <<Fatture e Corrispettivi>> dell'Agenzia delle entrate oltre che rendere disponibile a Fastweb sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico.
Tale eventualità è superata nel caso in cui il Cliente comunichi a Fastweb il Codice Destinatario o PEC oppure provveda alla pre-registrazione del proprio indirizzo telematico di ricezione prevalente presso l'Agenzia delle Entrate.
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Se il Cliente è un soggetto che appartiene ad un regime agevolato si deve valorizzare l'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della e-Fattura compilare l'elemento "IdFiscaleIVA" con la partita IVA del Cliente. Anche in questo caso, lo SdI mette a disposizione la e-Fattura al soggetto destinatario in regime agevolato nella sua area riservata del portale web <<Fatture e Corrispettivi>> dell'Agenzia delle entrate oltre che rendere disponibile a Fastweb, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico. Al destinatario in regime agevolato, Fastweb consegna anche una copia analogica o digitale.
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COSA SI INTENDE
PER EMISSIONE DELLA E-FATTURA

La data di emissione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 è la data documento riportata nell'elemento <Data> del blocco <DatiGenerali> del file XML e-Fattura e, quindi, rappresenta anche la data a cui far riferimento per la registrazione in contabilità e soprattutto la data in cui l'imposta diventa esigibile.
La e-Fattura si considera emessa solo se supera i controlli del Sistema di Interscambio e quindi gli effetti giuridici dell'emissione si hanno quando il trasmittente riceve dallo SdI la "ricevuta di consegna" o la "ricevuta di impossibilità di recapito", che contengono entrambe una data e un'ora. Nel caso in cui la e-Fattura venga scartata da SdI, la stessa non si considera emessa.
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IL PROCESSO OPERATIVO
PER GESTIRE LA E-FATTURA FASTWEB

Il Sistema di Interscambio, quando riceve dal trasmittente le e-Fatture, esegue dei controlli separati per tipologia (fattura PA, fattura Privati ordinaria, fattura Privati semplificata) secondo i controlli e relativi codici errore pubblicati nelle specifiche allegate al Provvedimento del 30/04/2018.

Oltre ai messaggi che l'emittente della fattura riceve da SdI, il destinatario riceve contestualmente da SdI la e-Fattura ed il relativo file dei metadati. Il Cliente, dopo aver verificato nel merito la e- Fattura e nel caso in cui la stessa non risulti coerente con la cessione del bene o la prestazione del servizio concordata, può successivamente, ma comunicando solo al di fuori dello SdI mediante propri canali, contestare/richiedere a Fastweb di rettificare la fattura tramite le note di variazioni (credito o debito) veicolate tramite SdI. Si evidenzia che le richieste del Cliente a Fastweb, di variazioni di cui di cui all'art. 26 del Decreto IVA n. 633/72 (ad esempio mediante la generazione di note di debito emesse dal cessionario/committente per correggere il credito IVA, omaggi, ecc,), non sono accettate e gestite all'interno del flusso del Sistema di Interscambio.

In caso di impossibilità di recapitare al destinatario il file e-Fattura per cause non imputabili a SdI, dopo che lo stesso ha tentato per tre giorni la consegna, l'originale della e- Fattura sarà messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" di AdE e Fastweb comunicherà al Cliente quanto predetto, anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica che indichi che l'originale della fattura stessa è stata messa a disposizione dall'AdE nell'area autenticata e riservata <<F&C>> del cessionario/committente ai sensi del D.Lgs. 127/2015.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a massimo 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche allo SdI (es. fine mese o fine anno). Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (impronta o hash), riportandolo all'interno dei messaggi di ricevuta, al fine di garantire la verificabilità dell'integrità della e- fattura nel tempo.
Fastweb continuerà ad inviare al cliente le fatture anche in modalità tradizionale considerandole però delle copie (ossia un flusso secondario) e quindi nella consapevolezza che solo la fattura elettronica XML accettata da SdI è quella fiscalmente rilevante.
In caso di differenze di contenuto (non di forma) tra l'XML e la copia (PDF, EDI, carta, ecc.), ciò che è preponderante sarà sempre l'originale XML che ha superato i controlli dello SdI.
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LA CONSERVAZIONE DIGITALE
A NORMA DELLA E-FATTURA È OBBLIGATORIA

La conservazione delle e-Fatture emesse e ricevute è obbligatoria ai fini di applicabilità del codice civile (art. 2220 e art. 2214 del Cod. Civ.) per minimo dieci anni, per garantire l'efficacia probatoria delle fatture elettroniche, pertanto sia Fastweb che il Cliente saranno tenuti a conservare i documenti e- Fatture secondo le regole tecniche di cui al DPCM 3 Dicembre 2013, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 43 comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Vanno inoltre conservati tutti i documenti informatici veicolati dal Sistema di Interscambio, compresi i messaggi di ricevuta generati da SdI, in quanto rappresentano corrispondenza commerciale che ai sensi dell'art. 2220 Cod. Civ e del D.P.R. n. 600/73 deve essere conservata da ciascun operatore economico nella modalità digitale a norma.
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APPROFONDIMENTI

NOVITÀ NORMATIVE SULLA E-FATTURA B2B E B2C
Le modalità operative per l'adozione delle norme incluse nel decreto legislativo n. 127/2015 sono illustrate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 che ha definito le regole tecniche di trasmissione e ricezione, le regole sul formato, le regole sulle ricevute SdI, prevedendo un aggiornamento delle Specifiche Tecniche del 7 giugno 2018 con pubblicazione della versione 1.1 sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Di rilievo, poi, è la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 che riporta chiarimenti sulle (i) cessioni di carburante e documentazione delle stesse (ii) modalità di pagamento e credito d'imposta per la cessioni di carburante (iii) obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti. Il recente Provvedimento direttoriale del 13 giugno 2018, definisce come conferire la delega all'intermediario fiscale (es. il commercialista) di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998 per l'eventuale accesso al portale web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. Infine, con l'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica viene abrogata la trasmissione telematica dei dati fattura (cosiddetto "spesometro") di cui all'art. 4 del Decreto n. 193/2016 e non ha più ragione di esistere l'opzione da esercitare di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015, mentre rimane valida l'opzione, da esercitare facoltativamente, per i corrispettivi giornalieri telematici da trasmettere al sistema ricevente dell'Agenzia delle Entrate, della durata 5 anni ed esercitabile nei casi in cui il contribuente intenda fruire dei vantaggi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 127/2015. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13/E del 2/7/2018 "Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017".
QUALE DATA DI RICEZIONE CONSIDERARE PER L'AVVIO
DEL TERMINE DI DECORRENZA ALLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA?
La data di ricezione valida per l'avvio del termine del diritto alla detraibilità IVA del Cliente, secondo i chiarimenti della Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, è la seguente a seconda dei casi:

  • Caso della corretta consegna della e-Fattura da parte di SdI: la data di ricezione coincide con la data riportata nella ricevuta di consegna.
  • Caso di impossibilità di recapito della e-Fattura per cause non imputabili a SdI: la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul portale web <<Fatture e Corrispettivi>> dell'AdE da parte del Cliente o del suo intermediario fiscale con delega. Nel momento dell'avvenuta presa visione dell'originale della fattura elettronica da parte del Cliente, lo SdI invia un avviso al trasmittente.
  • Caso del Cliente soggetto in regime agevolato: la data di ricezione è la data di messa a disposizione da parte di AdE del file e- Fattura nell'area riservata del portale web <<F&C>>, a cui può accedere il Cliente o il suo intermediario fiscale previa delega.
COMPATIBILITÀ DELLA e-FATTURA CON ALTRI FORMATI
Le legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la possibilità di utilizzo graduale di formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea, ad esempio il tracciato dell'e- invoice nel linguaggio UBL 2.1, veicolato tramite l'infrastruttura di rete PEPPOL e previsto dalla norma EN 16931-1. Il progetto nazionale CEF eIGOR (eInvoicing GO Regional), finanziato dalla Commissione Europea per abilitare il sistema di fatturazione elettronica nazionale allo scambio di fatture conformi allo standard comune europeo, prevede infatti l'aggiornamento del Sistema di Interscambio al fine di renderlo in grado di ricevere fatture elettroniche oltre che dai tradizionali canali di trasmissione, anche dalla rete PEPPOL, attraverso un Access Point PEPPOL. Questo nell'ambito dell'eInvoicing B2B è molto utile nel caso in cui un operatore economico nazionale faccia accordi con i suoi fornitori esteri per adottare la fatturazione elettronica con il tracciato europeo UBL 2.1 ricevendole attraverso l'Access Point PEPPOL dello SdI, potendo così evitare di inserire i dati di quella fattura nello spesometro transfrontaliero. A riguardo si evidenzia che la sintassi europea UBL 2.1 e il network PEPPOL sono già in uso nel modello NOTIER della Regione Emilia Romagna per la digitalizzazione degli ordini di acquisto e dei documenti di trasporto ed il medesimo tracciato sarà adottato dal MEF per il progetto <<Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO)>> ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 commi 411- 415 della Legge di Bilancio 2018.
COME COMPORTARSI NEI CASI DI FATTURAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA
La disciplina sulla fatturazione elettronica non modifica le regolari norme fiscali, pertanto le disposizioni in merito alla fatturazione immediata e differita permangono valide.
Una fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, quindi per le cessioni di beni immobili al momento della stipulazione di un contratto oppure al momento della spedizione o consegna se si tratta di cessione beni mobili, mentre per le prestazioni di servizi l'obbligo di fatturazione nasce nel momento in cui avviene il pagamento. Nel flusso elettronico questa disposizione si traduce nella trasmissione della e- Fattura al sistema di interscambio (SdI) entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione. La fattura differita, invece, deve essere emessa e quindi trasmessa a SdI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazioni fatte nello stesso mese nei confronti del medesimo committente/cessionario, a condizione che la consegna/spedizione dei beni risulti da un documento di trasporto o da idoneo documento equipollente e che la prestazione di servizio sia individuabile con idonea documentazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72. L'Agenzia delle Entrate chiarisce nella Circolare n. 180/1998 che l'aspetto davvero importante ed essenziale è eseguire una corretta registrazione in contabilità ed una corretta liquidazione dell'imposta esigibile secondo la data di emissione riportata nel file XML. In caso di ritardata trasmissione della e-Fattura a SdI rispetto ai termini previsti per l'immediata e la differita prevale il principio dell'errore formale e quindi non sanzionabile, nel caso in cui l'errore non abbia dato luogo ad una liquidazione errata. Si ricorda, in ultimo, che sia per la fatturazione immediata che differita, se lo SdI esegue i controlli sull'e-Fattura e invia la ricevuta di scarto al trasmittente, essendo certificata la data di trasmissione allo SdI, il cedente/prestatore avrà cinque giorni di tempo per ritrasmettere allo SdI la e- Fattura corretta senza alcun rischio di irrogazione di sanzioni.
BENEFICI PER GLI OPERATORI PREVISTI DAL D.LGS127/2015
Il contribuente può segnalare nella dichiarazione dei redditi secondo le disposizioni del DMEF 4 agosto 2016 di voler fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento sia ai fini IVA che redditi, a condizione che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il DMEF del 4 agosto 2016, ossia mediante strumenti tracciabili(carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), ad eccezione dei pagamenti di importo massimo di 500 euro che possono continuare ad essere eseguiti in contanti. Inoltre, solo per i soggetti passivi dell'IVA, esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/73, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un programma di assistenza on-line per mettere a disposizione del contribuente quanto segue:

  • gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA
  • una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  • l'abolizione della tenuta del registro Iva Vendite e Acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del Decreto Iva;
  • le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l'ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
  • Certificazione della data di messa a disposizione della fattura
  • Nel medio-lungo periodo ottenimento di pagamenti delle fatture entro tempi più rapidi
  • Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili
  • Riduzione di costi operativi e tempi per il trattamento della carta
  • Maggiore integrità, sicurezza, trasparenza e valore legale.
  • Riduzione degli errori tipici umani. Integrazione con il sistema bancario e dei pagamenti elettronici

Si evidenzia che tutti i predetti benefici non si applicano automaticamente ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72 (corrispettivi), salvo che questi abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015.
Fastweb
Con 2,6 milioni di clienti su rete fissa e 1,6 milioni su rete mobile, Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. L'azienda offre una vasta gamma di servizi voce e dati, fissi e mobili, a famiglie e imprese. Dalla sua creazione nel 1999, l'azienda ha puntato sull'innovazione e sulle infrastrutture di rete per garantire la massima qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga. Fastweb ha sviluppato una infrastruttura di rete nazionale in fibra ottica di 50.500 chilometri, con oltre 4 milioni di chilometri di fibra. Grazie all'espansione e al continuo potenziamento della rete ultra broadband, Fastweb raggiunge oggi 22 milioni di abitazioni, di cui 8 con rete proprietaria, con velocità di collegamento fino a 1 Gigabit. La società offre inoltre ai propri clienti un servizio mobile di ultima generazione basato su tecnologia 4G e 4G Plus. Entro il 2020 il servizio mobile verrà potenziato, a partire dalle grandi città, grazie alla realizzazione di una infrastruttura di nuova generazione 5G con tecnologia small cells. Fastweb fornisce servizi di telecomunicazioni ad aziende di tutte le dimensioni, dalle start-up alle piccole e medie imprese, dalle società di grandi dimensioni fino al settore pubblico, alle quali offre connettività e servizi ICT avanzati, come l'housing, il cloud computing, la sicurezza e la comunicazione unificata. La società fa parte del gruppo Swisscom dal settembre 2007.
Relativamente ai servizi Data Center e Cloud, Fastweb ha costruito un'infrastruttura dedicata ai clienti Enterprise, basata su un Data Center di ultima generazione certificato Tier IV da Uptime Institute. Realizzato secondo gli standard più esigenti in termini di sicurezza e affidabilità esso è in grado di ospitare anche applicazioni e servizi "mission critical" tra i quali vi sono quelli erogati dall'infrastruttura Cloud di Fastweb dedicata alle imprese.

Tale infrastruttura è infatti concepita per garantire continuità e performance alle applicazioni di business. In particolare la piattaforma cloud IaaS (Infrastructure as a service) di Fastweb garantisce la totale segregazione logica e applicattiva degli ambienti dedicati ai singoli Clienti in modo da ottenerne il completo isolamento.

Grazie ai motori di Orchestration e Automation sviluppati internamente su piattaforma "aperta" Open stack, i sistemi cloud di Fastweb sono in grado di allocare risorse in maniera scalabile e in tempo reale in funzione del carico e dell'uso applicativo del singolo cliente secondo il modello Software Defined Data Center (le componenti di computing, network, storage e security sono virtualizzate e orchestrate da un'unica piattaforma).

Tutta l'infrastruttura cloud è gestita da team specializzati in centri di competenza e nuclei operativi di gestione dedicati rispettivamente a Data Center, infrastruttura IT e Security, in grado di supportare i Clienti dalla fase di progetto a quella di attivazione ed esercizio.
Per quanto riguarda in particolare i servizi dedicati alla sicurezza, Fastweb rende disponibili alle aziende una serie di servizi e soluzioni di IT Security attraverso il modello di Managed Security Service Provider.
Approfondisci navigando le nostre sezioni dedicate:

Tale modello prevede infatti che ciascuna azienda mantenga la totale autonomia nella definizione della Governance dell'IT Security in termini di livelli di rischio e conseguenti priorità di protezione di sistemi e informazioni e demandi invece la gestione operativa dell'IT Security ad un operatore esterno dotato di processi, competenze specifiche e piattaforme tecnologiche adeguate.

Fastweb, oltre a mettere a disposizione un centro di competenza dedicato alla progettazione di soluzioni di IT Security, si è dotata anche di un Security Operation Center (SOC Enterprise) dedicato esclusivamente alla gestione dei servizi di sicurezza per le Aziende. Il SOC Enterprise di Fastweb opera in Italia con personale italiano erogando un servizio con copertura H24 7gg/ settimana; è dotato di processi conformi alle normative con le certificazioni "ISO 9001 - Quality Management" e "ISO 27001 - information Security Management", gestisce piattaforme di sicurezza multi-tecnologia sia presso le sedi dei Clienti che centralizzate nell'infrastruttura Cloud di Fastweb, anch'essa con le medesime certificazioni oltre alla conformità alla norma "ISO 27018 - Privacy on Public Cloud". Con il proprio SOC Enterprise Fastweb gestisce direttamente migliaia di apparati e piattaforme di sicurezza operative presso le Aziende Cliente.

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